Commissione di Vigilanza 18 dicembre 2002
e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (Commissione),
a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le "Tribune", gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l’articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con
modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l’articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l’articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l’articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;
c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
d) tenuto conto della propria prassi in materia di Tribune politiche;
e) considerata la delibera del 21 giugno 2000 inerente la Comunicazione politica e messaggi autogestiti nella programmazione della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico e della delibera del 15 maggio 2002 di Disciplina delle tribune politiche tematiche integralmente sostituita dalla presente;
nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (RAI), come di seguito:
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente provvedimento disciplina la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti della RAI nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 2 e dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
2. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, si considerano consultazioni elettorali quelle relative all'elezione del Parlamento europeo e del Parlamento nazionale, nonché le elezioni regionali, provinciali e comunali che interessino non meno del 25 per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale. Si considerano consultazioni referendarie quelle in riferimento all'esito delle quali la Costituzione o le leggi nazionali, gli Statuti o le leggi regionali o delle provincie autonome prevedono effetti obbligatori.
3. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i periodi interessati da campagne elettorali o referendarie sono quelli compresi tra le ore ventiquattro del giorno di pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indìce la consultazione referendaria, e le ore ventiquattro dell'ultimo giorno nel quale è previsto che si tengano votazioni. Se non è prevista la pubblicazione del provvedimento che convoca i comizi elettorali, o che indìce il referendum, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o nel Bollettino o Gazzetta Ufficiale delle regioni interessate, si ha riguardo alla data nella quale tale provvedimento è comunicato alla Rai.
4. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le provincie autonome di Trento e di Bolzano sono considerate ciascuna come un ambito regionale distinto.
5. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, le tre reti nazionali della RAI sono considerate come un'emittente unica.
6. L'individuazione delle persone che prendono parte alle trasmissioni previste dal presente provvedimento tiene conto dell'esigenza di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Art. 2 (Soggetti politici)
1. Per le trasmissioni a diffusione nazionale, i soggetti politici nei confronti dei quali è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono i seguenti:
a) ciascuna delle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;
b) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui al punto a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;
c) ciascuna delle forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti a) e b), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo, e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
d) le componenti politiche del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica. I due Gruppi sono considerati come un unico soggetto e l'individuazione della componente politica che di volta in volta partecipa alla singola trasmissione è stabilita secondo i criteri di cui all'articolo 8. Le componenti politiche aventi diritto sono quelle composte da almeno tre parlamentari che rappresentano un partito o un movimento politico che ha presentato liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali;
e) i Comitati promotori di referendum abrogativi ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, limitatamente ai quesiti dei quali l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 32, sesto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352; nonché i promotori dei referendum promossi ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, limitatamente alle richieste delle quali l'Ufficio centrale abbia definitivamente accertato la legittimità, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 352/70.
2. Per le trasmissioni a diffusione regionale, è assicurato l'accesso all'informazione ed alla comunicazione politica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
a) alle coalizioni che in competizione tra loro abbiano eletto rappresentanti in Consiglio regionale;
b) alle forze politiche che costituiscono gruppo nel Consiglio regionale;
c) alle forze politiche rappresentate con il medesimo simbolo in almeno due Consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti Consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella Regione.
3. Ciascun soggetto politico avente diritto designa autonomamente la persona o le persone, non candidati in competizioni politiche, che lo rappresentano nelle trasmissioni.
Art. 3 (Tribune)
1. Le tribune hanno natura di trasmissioni di comunicazione politica. La loro programmazione da parte della concessionaria, sia in sede nazionale, sia in sede regionale, costituisce un obbligo direttamente connesso e funzionale alle finalità del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. Le tribune di cui al presente articolo sono gestite direttamente dalla Commissione con le modalità e secondo i criteri disciplinati dal presente provvedimento, anche ai fini della proporzione
con il tempo dei messaggi autogestiti, di cui all'art. 3, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. La Commissione demanda alla RAI alcuni compiti relativi alla gestione diretta.
3. Le tribune politiche trasmesse a diffusione nazionale sono articolate secondo le seguenti tipologie:
a) conferenze stampa;
b) dibattiti a due;
c) tavole rotonde.
4. Le trasmissioni a diffusione regionale sono disciplinate con provvedimento dalla Commissione.
5. La Concessionaria deve realizzare sulle reti oggetto della programmazione, televideo e sito internet le necessarie azioni promozionali delle trasmissioni di cui al precedente comma 3 dandone ampio risalto.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo ad agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, anche alla programmazione radiofonica.
Art. 4 (Cicli di trasmissioni)
1. Le tribune politiche televisive sono articolate in cicli di 36 trasmissioni aventi frequenza trisettimanale, suddivise in:
a) un numero di conferenze stampa pari a quello dei soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 5, comma 1;
b) un numero di dibattiti a due pari al doppio di quello dei partecipanti individuati ai sensi dell'articolo 6;
c) un numero di tavole rotonde pari alle trasmissioni residue.
2. La Rai programma con periodicità costante le trasmissioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 sulle principali reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, assicurando puntualità nella messa in onda, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.
3. Entro quindici giorni dall'inizio del ciclo di trasmissioni l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione approva e trasmette alla RAI lo schema delle partecipazioni dei soggetti politici individuati secondo i criteri di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.
4. Entro una settimana dall'inizio del ciclo la RAI comunica la collocazione in palinsesto delle trasmissioni al Presidente della Commissione, che può disporne la modifica su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. La RAI comunica tempestivamente al Presidente della Commissione l’eventuale, eccezionale, modifica della collocazione nel palinsesto.
5. Il calendario dei cicli di cui al comma 1 con le relative informazioni riguardanti la
programmazione, i partecipanti e i tempi a loro disposizione sono disponibili sul sito internet nello spazio riservato alla Commissione.
Art. 5 (Conferenze stampa)
1. Le conferenze stampa consistono in trasmissioni della durata di quaranta minuti, che si svolgono mediante domande su argomenti di attualità politica rivolte al leader o, in caso di suo impedimento, ad un rappresentante da lui nominato di un soggetto politico di cui all’art. 2 da quattro giornalisti, i quali intervengono in rappresentanza di giornali o periodici registrati ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero di telegiornali o giornali radio non appartenenti alla RAI registrati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Partecipano alle conferenze stampa, oltre i soggetti politici di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1 dell'articolo 2, le singole componenti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, così come individuate a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera d), e dell'articolo 8, comma 1.
2. Le testate invitate a partecipare alle conferenze stampa sono scelte dalla Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della RAI fra quelle di orientamento politico culturale non omogeneo a quello del soggetto politico che partecipa alla singola tribuna in modo da garantire nell'ambito del ciclo la più ampia partecipazione possibile a tutte le tendenze politico culturali al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo. La Direzione delle Tribune e dei servizi parlamentari della RAI comunica al Presidente della Commissione entro una settimana dalla data della conferenza stampa quali Testate abbia invitato. Il Presidente, su parere unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può disporre la sostituzione di una o più Testate.
Art. 6 (Dibattiti a due)
1. I dibattiti a due consistono in trasmissioni della durata di trenta minuti, nel corso delle quali due rappresentanti di diversi soggetti politici si confrontano sui temi di attualità politica.
2. I partecipanti sono individuati tenendo conto:
a) delle coalizioni o dei soggetti politici non facenti parte di coalizioni che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei Deputati che hanno eletto parlamentari e formato almeno un Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;
b) dei soggetti politici, diversi da quelli di cui alla lettera precedente, che abbiano partecipato con proprio simbolo alle elezioni politiche nazionali per il Senato della Repubblica o per la quota uninominale della Camera dei Deputati e che abbiano eletto almeno due deputati italiani al Parlamento Europeo. Le presenze nei dibattiti a due sono suddivise fra tutti gli aventi diritto al fine di garantire l'effettività del contraddittorio nella trasmissione e il pluralismo nell'ambito del ciclo.
3. In sede di redazione dello schema del ciclo di trasmissioni, i soggetti politici legittimati a partecipare di volta in volta in rappresentanza delle coalizioni sono individuati dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione tenendo conto della consistenza dei Gruppi che fanno riferimento alla coalizione. Entro ventiquattro ore dallo svolgimento della trasmissione, il soggetto politico individuato dalla Commissione può comunicare la propria rinuncia a favore di un altro soggetto politico che fa riferimento alla stessa coalizione elettorale, che deve comunicare contestualmente la sua accettazione.
Art. 7 (Tavole rotonde tematiche)
1. Le tavole rotonde consistono in un dibattito su un tema di attualità politica, della durata di quarantacinque minuti, tra i rappresentanti di quattro soggetti politici individuati ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'articolo 2. Ciascun soggetto politico ha diritto ad un pari numero di partecipazione alle tavole rotonde; qualora il numero di presenze disponibili nel ciclo risulti superiore ad un multiplo intero del numero dei soggetti politici aventi diritto, le partecipazioni eccedenti sono assegnate fino ad esaurimento ai soggetti politici con la maggiore consistenza nelle assemblee politiche di riferimento.
2. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione, in sede di redazione dello schema del ciclo, compone il gruppo dei partecipanti ad ogni singola tavola rotonda in modo da garantire l'equilibrio numerico tra la maggioranza e le opposizioni ovvero, quando questo non sia possibile, da garantire comunque la presenza di almeno un soggetto politico della maggioranza ed uno dell'opposizione e di assicurare comunque, anche tenendo conto delle coalizioni elettorali, un articolato contraddittorio.
3. La RAI propone per ogni singola tavola rotonda un tema scelto in considerazione dell'attualità politica e dei soggetti politici partecipanti e lo comunica, entro sette giorni dalla messa in onda, ai soggetti politici stessi e al Presidente della Commissione, il quale ha la facoltà di disporre la trattazione di un tema diverso, con il consenso unanime dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.
4. La RAI predispone per ciascuna tavola rotonda una prima parte illustrativa del tema della trasmissione, consistente in un approfondimento giornalistico che fornisca un'esposizione completa ed esaustiva della tematica con l'intervento di tutti i soggetti interessati. La seconda parte della trasmissione si articola nella forma di dibattito tra le forze politiche partecipanti.
Art. 8 (Partecipazione del gruppo misto)
1. I Presidenti del Gruppo Misto della Camera dei Deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse di quelle di cui all'art. 2 ai punti a), b) e c), che partecipano alle trasmissioni di cui agli articoli 6 e 7 e che di volta in volta rappresenteranno i Gruppi Misti.
2. L'individuazione dei componenti del Gruppo Misto che partecipano alle trasmissioni del ciclo di cui agli artt. 6 e 7 è effettuata dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della Commissione in sede di redazione dello schema calcolando il numero complessivo delle presenze spettanti al Gruppo Misto, suddividendole in modo tendenzialmente paritario tra le componenti facenti e non facenti parte della maggioranza e, nell'ambito di tale ripartizione, assegnandole per sorteggio. Le componenti eventualmente svantaggiate beneficeranno di partecipazioni compensative nel ciclo successivo.
Art. 9 (Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI)
1. Le trasmissioni di comunicazione politica a carattere non informativo consistono nei programmi televisivi e radiofonici, irradiati con ogni mezzo di trasmissione contenenti dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, confronti, interviste, ed in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
2. La RAI può autonomamente programmare trasmissioni di comunicazione politica, a diffusione nazionale o regionale, che garantiscano l'accesso ai soggetti di cui all'articolo 2, con modalità analoghe a quelle delle tribune politiche quanto a imparzialità ed equità dell'accesso ai soggetti politici e a parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche.
3. Nelle trasmissioni di comunicazione politica, la ripartizione di massima del tempo disponibile tra i soggetti indicati all'articolo 2 è effettuata dando parità di trattamento e di tempi.
4. La presenza di tutti i soggetti aventi diritto, qualora non abbia luogo nella medesima trasmissione, deve realizzarsi in trasmissioni omogenee o della stessa serie, entro il termine di due mesi decorrenti dalla messa in onda della prima trasmissione, salvo quanto previsto dal comma 5.
Ogni trasmissione del ciclo o della serie deve avere una collocazione che garantisca le medesime opportunità di ascolto delle altre; qualora ciò sia assolutamente impossibile, i soggetti politici svantaggiati beneficiano di tempi compensativi.
5. Al fine di realizzare nella stessa serie o ciclo di trasmissioni la presenza, di cui al comma 4, di tutti i soggetti aventi diritto, la Rai tiene inoltre conto della prevedibile esistenza di consultazioni elettorali e referendarie, ed adegua di conseguenza il termine entro il quale tale presenza deve essere realizzata. Se tuttavia un provvedimento di convocazione di comizi elettorali, o di indizione di una campagna referendaria, sopravviene prima che tale presenza sia realizzata, la programmazione del periodo immediatamente successivo tiene conto della necessità che essa si realizzi entro il termine di presentazione delle candidature, ovvero, nel caso di consultazione referendaria, entro i quindici giorni dalla sua indizione.
6. La Rai programma le trasmissioni di comunicazione politica su tutte le reti radiofoniche e televisive, in orari che assicurino buon ascolto, e le organizza con modalità che ne facilitino la fruizione da parte di ampie fasce di pubblico, privilegiando in particolare l'agilità della conduzione.
7. La Rai cura che alcune delle trasmissioni di comunicazione politica siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
Art. 10 (Messaggi autogestiti)
1. La programmazione nazionale e regionale dei messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è obbligatoria nei programmi della Rai. I messaggi sono trasmessi su richiesta dei soggetti politici che ne hanno titolo.
2. Nelle reti nazionali e regionali, i messaggi autogestiti sono predisposti per un tempo pari al quarto del totale delle trasmissioni di comunicazione politica di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. I messaggi autogestiti possono essere richiesti dai seguenti soggetti:
a) per i messaggi programmati su rete nazionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 1;
b) per i messaggi programmati in rete regionale, dai soggetti politici di cui all'articolo 2, comma 2, nonché da quelli, riconducibili ad una diversa forza politica, rappresentati con il medesimo simbolo in almeno due consigli provinciali o quattro comunali, e comunque in tanti consigli provinciali o comunali da corrispondere ad almeno un quarto della popolazione complessivamente residente nella regione.
4. Le richieste di cui al comma 3:
a) sono presentate alla sede nazionale o alla relativa sede regionale della Rai;
b) se prodotte da forze politiche rappresentate esclusivamente in consigli provinciali o comunali, ai sensi del comma 3, lettera b), dichiarano che l'ambito territoriale complessivo della loro rappresentanza corrisponde almeno al quarto della popolazione regionale, ed elencano le provincie o i comuni dai quali esso è composto;
c) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;
d) specificano se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai.
5. Entro il decimo giorno di ogni mese, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione, distintamente per le reti nazionali e per quelle locali, in riferimento al mese successivo, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria e non deve essere contigua alla collocazione delle tribune politiche. La Commissione valuta tali comunicazioni con le modalità di cui all'articolo 8, e, in rapporto alle esigenze prevedibili, fissa i criteri di rotazione per
l'utilizzo dei contenitori nel mese successivo.
6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
Art. 11 (Informazione)
1. I programmi di contenuto informativo sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.
2. Nel rispetto della libertà di informazione, ogni direttore responsabile di testata è tenuto ad assicurare che i programmi di informazione a contenuto politico parlamentare attuino un'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche assicurando la parità di condizioni nell'esposizione di opinioni politiche presenti nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo.
Art. 12 (Consultazione della Commissione)
1. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'applicazione del presente provvedimento, valutando in particolare ogni questione controversa.
Art. 13 (Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del Direttore Generale)
1. Il Consiglio d’amministrazione ed il Direttore generale della Rai sono impegnati, nell’ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l’osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
Art. 14 (Pubblicità del provvedimento)
1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.